Hai necessità di smaltire i rifiuti da Cantiere a Roma?
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Siamo attivi da più di 25 anni ed iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le Categorie 1 - 4E - 5E e 8F!
Ci occupiamo della raccolta, del trasporto e dello smaltimento presso impianti autorizzati di tutti i rifiuti edili derivanti dalle attività di demolizione e costruzione quali: calcinacci, cemento, cartongesso, asfalto, materiali isolanti (lana di roccia, lana di vetro, fibra minerale) guaina bituminosa ed ardesiata, vetro, legno o plastica.
Siamo inoltre autorizzati al trasporto di terre e rocce da scavo e, se necessario, effettuiamo campionamenti per test di cessione o analisi dei rifiuti.
Forniamo i nostri servizi per imprese pubbliche e private e siamo in possesso delle Certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Lo staff è composto da personale qualificato e con esperienza pluriennale nel settore, puoi conoscerci dando uno sguardo alla pagina Chi Siamo.
La nostra società offre il servizio di noleggio di container scarrabili per la raccolta e il deposito temporaneo di materiali di scarto derivanti da attività di demolizione e costruzione. Il nolo del container include il posizionamento iniziale dello stesso e i successivi ritiri. Durante le sostituzioni dei cassoni, i nostri autisti posizioneranno un container vuoto e trasporteranno presso gli impianti autorizzati alla demolizione ed eliminazione dei materiali, il container pieno.
Le operazioni di trasporto e smaltimento effettuate dalla nostra società saranno accompagnate da regolare formulario d’identificazione degli scarti, previsto dalla normativa vigente, di cui rilasceremo una copia controfirmata dall'impianto di destinazione.
Dove smaltire i rifiuti edili
Lo smaltimento dei rifiuti edili a Roma deve essere eseguito da imprese specializzate che utilizzino attrezzature idonee e personale qualificato. I materiali provenienti dalle attività di costruzione e demolizione sono considerati dalla legge rifiuti speciali.
Smaltire questo tipo di materiali, derivanti sia dalla demolizione di manufatti sia da prodotti del cantiere stesso, devono essere trasportati in impianti autorizzati. I calcinacci, e più in generale tutti i materiali inerti, sono considerati speciali, non vanno per nessuna ragione abbandonati nell'ambiente o in discariche abusive, né gettati nei normali cassonetti ritirati dall'amministrazione comunale; al contrario devono essere affidati ad aziende autorizzate al loro trasporto e trattamento.
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Vantaggi del riciclaggio dei materiali edili
A seguito della classificazione dei materiali, gli scarti edili possono essere recuperati se idonei ad essere riciclati in altri settori, oppure smaltiti secondo le procedure previste. Esistono materiali riciclati con apposite attrezzature che sono riutilizzati come materiale di riempimento o trasferiti nei centri di riciclo, ad esempio, del materiale ferroso.
Il riciclaggio di tali materiali presenta infatti una serie di vantaggi economici quali:
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è uno strumento di smaltimento con costi limitati per il produttore;
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il materiale riciclato ha un valore commerciale per il proprietario dell’impianto;
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il nuovo materiale ha prestazioni paragonabili ai materiali tradizionali da cui deriva e un prezzo molto inferiore per l’acquirente;
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garantisce una maggiore tutela delle risorse non rinnovabili dell’ambiente.
L'eliminazione di tali materiali prevede diverse fasi:
- polverizzazione
- selezione dei materiali in base alla loro dimensione
- separazione dei materiali in base alle loro proprietà chimico-fisiche
- separazione delle parti metalliche o contenenti sostanze pericolose (es. amianto)
Cosa prevede la legislazione per lo smaltimento dei rifiuti inerti
A chi spetta l’onere della rimozione dei calcinacci Roma? Purtroppo la questione è piuttosto complicata in quanto nello stesso cantiere edile possono operare più ditte che producono questo tipo di detriti. Ad occuparsi di tale operazione dovrebbe essere l’appaltatore iniziale.
La recente legislazione stabilisce che lo sfoltimento di calcinacci Roma debba essere effettuato presso discariche apposite e i detriti debbano essere riutilizzati in modo da abbassare il prezzo d’acquisto delle materie prime edili, giovando così sia ai costruttori che ai consumatori.
Di seguito alcuni dei nostri clienti
Normativa sullo smaltimento dei rifiuti edili a Roma
L’attenzione sempre crescente verso i problemi ambientali ha portato negli anni ad una normativa sullo smaltimento dei materiali edili sempre più precisa e restrittiva. Tutto questo porta a valutare bene i costi e le operazioni da eseguire sia quando si deve costruire un qualsiasi manufatto, sia in fase di demolizione o semplicemente quando si procede all'eliminazione dei materiali edili.
La normativa, vasta e variegata (e non sempre di semplice interpretazione) precisa alcuni concetti essenziali per la corretta applicazione della normativa sullo smaltimento dei materiali di scarto derivanti dai lavori. La direttiva 2008/98/CE, ad esempio, definisce in dettaglio le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento. Inoltre:
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il testo rafforza le misure da adottare per la prevenzione degli scarti edili;
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introduce un approccio diverso che si basa sull’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non soltanto quando questi diventano scarti;
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spinge a considerare i materiali inutilizzati come risorse.
Uno dei testi di maggiore importanza rimane comunque il DLgs 152/2006, il cosiddetto Testo Unico Ambientale, la "sacra Bibbia" di coloro che lavorano nel settore ambientale. La normativa è comunque in continua evoluzione, sopratutto perché il tema dell'ambiente è uno di maggior rilevanza per l'età contemporanea.
Ecco alcune leggi che disciplinano l'eliminazione dei rifiuti da demolizione e costruzione a Roma che vale la pena studiare, quali ad esempio:
- Il d.m del 5 Febbraio del 1998
- Legge del 10/09/1998 n. 42: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. B.U.R.L. n.27 del 30 settembre 1998 supplemento ordinario n. 3
- Legge del 09/07/1998 n. 27: Disciplina regionale della gestione dei rifiuti. B.U.R.L. n.21 del 30 luglio 1998 supplemento ordinario n. 2
- Il DM Ambiente del 5 aprile 2006, n. 186 modifica il suddetto regolamento del 5 febbraio 1998.
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